VINO D.O.C. MATERA |
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Vino D.O.C. Matera Matera, la città dei Sassi, è una città straordinaria per l'eccezionale offerta fatta di storia, arte, cultura e tradizioni popolari. Nelle sue strade si ripercorre la storia stessa dell'uomo, dall'età della pietra fino ai giorni nostri,tramite le ricche testimonianze archeologiche conservate al Museo Ridola e le antiche Chiese Rupestri disseminate nell'area urbana. Lo stesso arredo urbano dei Sassi è considerato un Patrimonio dell'Umanità dall'Unesco. Anche nel campo dell'enogastronomia la Provincia di Matera possiede prodotti unici dalle caratteristiche irripetibili: il famoso Grano Duro di Matera ha reso celebre sia la Pasta che il Pane, avviato a diventare un Prodotto a Denominazione Protetta. Inoltre da pochi anni la Provincia di Matera, che già produceva notevoli quantitativi di uva da tavola, si è impegnata nella produzione di vino da tavola e questo suo sforzo ha portato al riconoscimento della DOC MATERA, vino prodotto in vari comuni del materano, con uve Aglianico, Sangiovese, Primitivo, Greco e Malvasia di Basilicata. Questa DOC va ad arricchire l'offerta di vini già in produzione in Basilicata: L'Aglianico del Vulture che si avvia a diventare DOCG, il Terre dell'Alta Val d'Agri ed il vino IGT Grottino di Roccanova E' anche significativo che in provincia di Matera, presso l'azienda Dragone, si produca l'unico spumante del meridione d'Italia con metodo champenois, già avviato anch'esso al riconoscimento DOC.
Link a. DISCIPLINARE DI PRODUZIONE: http://www.alsia.it/educarepromuovendo/prodottitipici/doc_igt/files/doc_matera_disciplinare.pdf La zona di produzione del vino a denominazione di origine controllata " Matera " Rosso, Rosso Jonico, Primitivo, Greco, Bianco e Spumante comprende gli interi territori comunali di Bernalda, Calciano, Cirigliano, Colobraro, Craco, Ferrandina, Garaguso, Gorgoglione, Grassano, Grottole, Irsina, Matera, Miglionico, Montalbano Jonico, Montescaglioso, Nova Siri, Oliveto Lucano, Pisticci, Policoro, Pomarico, Rotondella, Salandra, San Giorgio Lucano, San Mauro Forte, Scanzano Jonico, Stigliano, Tricarico, Tursi, Valsinni. Le uve potranno essere prodotte in vigneti coltivati fino alla quota massima di 700 mt s.l.m.. La denominazione di origine controllata “Matera” è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal disciplinare di produzione per le seguenti tipologie: “Matera” Rosso; “Matera” Primitivo; “Matera” Rosso Jonico; “Matera” Greco; “Matera” Bianco; “Matera” Spumante. I vini, all'atto dell'immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche: “Matera” - Rosso : Colore: Rosso rubino; Profumo : complesso, fruttato; Sapore : Armonico, rotondo, tipico; Titolo alcolometrico volumico totale minimo : 12.00 % vol.; Acidità totale minima 5,0 g/l Estratto non riduttore minimo 22 g/l “Matera” Primitivo : Colore: rosso rubino tendende al violaceo ed al granato con l'invecchiamento Profumo : intenso, persistente caratteristico; Sapore : secco, pieno, armonico tendente al vellutato; Titolo alcolometrico volumico totale minimo : 13,00 % vol.; Acidità totale minima 5,0 g/l Estratto non riduttore minimo 22 g/l “Matera” Rosso Jonico : Colore : rosso rubino Profumo : intenso, persistente, erbaceo; Sapore : Secco, pieno, armonico tendente al vellutato; Titolo alcolometrico volumico totale minimo : 12.00 % vol.; Acidità totale minima 5,0 g/l Estratto non riduttore minimo 22 g/l “Matera” - Greco : Colore: Paglierino; Profumo: Caratteristico,Intenso, persistente, erbaceo; Sapore : tipico , caratteristico; Titolo alcolometrico volumico totale minimo : 11.00 % vol.; Acidità totale minima 5,5 g/l Estratto non riduttore minimo 19 g/l “Matera” - Bianco: Colore : Paglierino; Profumo : Intenso, Fruttato, Erbaceo; Sapore : tipico , Secco, Fresco, Sapido; Titolo alcolometrico volumico totale minimo : 11.00 % vol.; Acidità totale minima 5,5 g/l Estratto non riduttore minimo 19 g/l “Matera” - Spumante : Colore: Paglierino; Profumo : fruttato,Tipico,Gradevole; Sapore : Fragrante, tipico, caratteristico; Titolo alcolometrico volumico totale minimo : 12.50 % vol.; Acidità totale minima 5,5 g/l Estratto non riduttore minimo 19 g/l I vini a denominazione di origine controllata “Matera” , elaborati secondo pratiche tradizionali in recipienti di legno, possono essere caratterizzati da lieve sentore di legno . I vini suddetti devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica: “Matera”Rosso : Sangiovese: minimo 60%; Aglianico: minimo 10%; Primitivo: minimo 10%, possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca rossa, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Matera, fino ad un massimo del 20%. “Matera” Primitivo : Primitivo: minimo 90%, possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca rossa idonee alla coltivazione per la provincia di Matera, fino ad un massimo del 10%. “Matera” Rosso Jonico : Rosso Jonico: Cabernet S. minimo 60%; Primitivo: minimo 20%; Merlot: minimo 10% possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca rossa non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Matera, fino ad un massimo del 10%. “Matera”Greco: Greco bianco: Minimo 85%, possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca bianca non aromatiche, raccomandate e/o autorizzate per la provincia di Matera, fino ad un massimo del 15%. “Matera” Bianco: Malvasia bianca di Basilicata: Minimo 70%; Greco bianco: minimo 10%, possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca bianca non aromatiche, autorizzate per la vinificazione per la provincia di Matera, fino ad un massimo del 20%. “Matera” Spumante: Malvasia di Basilicata: Minimo 70%; Greco: minimo 10%, possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca bianca non aromatiche, raccomandate e/o autorizzate per la provincia di Matera, fino ad un massimo del 20%. Condizioni naturali dell'ambiente dei vigneti Le condizioni ambientali dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata “Matera” devono essere quelle normali della zona atte a conferire alle uve le specifiche caratteristiche di qualità. I vigneti devono trovarsi sui terreni ritenuti idonei per le produzioni della denominazione di origine di cui trattasi. Sono esclusi i terreni eccessivamente umidi o insufficientemente soleggiati o adiacenti a fiumi, laghi naturali e/o artificiali. Densità di impianto dei vigneti Per i nuovi impianti ed i reimpianti la densità dei ceppi per ettaro non può essere inferiore a 3.300 in coltura specializzata, sia per le uve bianche che per le uve Rosse. Forme di allevamento e sesti di impianto I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura consentiti sono quelli già usati nella zona. Per i nuovi impianti sono consentite solo forme di allevamento riconducibili alla spalliera semplice. E' facoltà della Regione, successivamente, consentire le forme di allevamento diverse (fatta esclusione per i tendoni e pergole) qualora siano tali da migliorare la gestione dei vigneti senza determinare effetti negativi sulle caratteristiche delle uve Forzature ed irrigazione È vietata ogni pratica di forzatura. È consentita l'irrigazione di soccorso. Le operazioni di vinificazione, ivi compresi l'invecchiamento obbligatorio, l'affinamento in bottiglia obbligatorio, l'affinamento dei rossi, devono essere effettuate nell'area della zona di produzione della denominazione di origine controllata “Matera”. E' tuttavia consentito che possano essere effettuate nell'intero territorio della Regione Basilicata per i soli primi 8 anni dal riconoscimento della suddetta DOC. La spumantizzazione con il metodo classico deve essere effettuata all'interno della zona di vinificazione. Per la presa di spuma della tipologia spumante, deve essere utilizzato esclusivamente mosto di uve dei vigneti iscritti all'albo della denominazione d'origine. E' ammessa la pratica dell'arricchimento, nei limiti massimi di 1 grado. Le diverse tipologie di vino devono essere elaborate in conformità alle norme comunitarie e nazionali. La tipologia spumante deve essere ottenuta esclusivamente per rifermentazione naturale e la durata del procedimento di elaborazione deve essere non inferiore a 9 mesi. I seguenti vini devono essere sottoposti al seguente periodo di invecchiamento:
L'immissione al consumo dei vini a denominazione di origine controllata “Matera” nella tipologia “Rosso”, “Primitivo” e “Rosso Jonico”, può avvenire solo dopo il periodo di invecchiamento obbligatorio previsto, aumentato di un periodo di 3 mesi di affinamento obbligatorio in bottiglia. L'immissione al consumo per la tipologie “Greco” e “Bianco” della denominazione di origine controllata “Matera” deve avvenire dopo il 31° marzo dell'anno successivo a quello della vendemmia. I vini: ”Matera” rosso, “Matera” Primitivo, “Matera” Rosso Jonico, Matera Greco “Matera” Bianco e “Matera” Spumante, escluse le “dame”, possono essere immessi al consumo in recipienti di volume nominale fino a 10 litri .. Per il vino rosso Primitivo è obbligatorio l'uso di tappi in sughero raso bocca. Per i vini rossi e bianchi è consentito l'uso di tappi raso bocca anche in materiale sintetico. Solo per le bottiglie fino a litri 0,375 (per le tipologie rosso e bianco) è consentito anche l'uso del tappo a vite. Per tutti i vini i recipienti devono essere di vetro. ORGANISMO DI DIFESA Associazione produttori Vinicoli del Materano. I PRODUTTORI IN BASILICATA
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